ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) è un’istituzione indipendente dell’Unione Europea istituita nel 2011 per rafforzare la stabilità e l’efficienza dei mercati finanziari dell’UE. L’Autorità opera in stretta coordinazione con le autorità competenti nazionali degli Stati membri che fanno parte dell’Autorità Europea di Vigilanza Finanziaria, nonché con altre strutture di vigilanza europee, tra cui l’Autorità Bancaria Europea (EBA), che supervisiona il settore bancario, e l’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali (EIOPA), che regola assicurazioni e pensioni private.
La missione di ESMA è rafforzare i meccanismi di protezione degli investitori, garantire il corretto funzionamento, la trasparenza e l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione Europea e promuovere la resilienza e la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme.
ESMA è stata istituita a seguito delle raccomandazioni del Rapporto de Larosière del 2009, che evidenziava la necessità di un sistema europeo di vigilanza finanziaria sotto forma di una struttura decentralizzata basata sul networking tra regolatori nazionali. ESMA ha avviato ufficialmente le proprie attività il 1° gennaio 2011 ai sensi del Regolamento Costitutivo, sostituendo il Comitato dei Regolatori Europei degli Strumenti Finanziari (CESR), l’ex organismo consultivo che riuniva le autorità competenti nazionali e garantiva il coordinamento delle pratiche di vigilanza nel settore dei mercati dei capitali all’interno dell’Unione Europea, nonché l’interazione con la Commissione Europea.
Oltre a perseguire gli obiettivi di armonizzazione delle pratiche di vigilanza delle autorità competenti nazionali (NCA) degli Stati membri, ESMA lavora anche per garantire la coerenza normativa nei settori finanziari correlati. In questo contesto, ESMA collabora attivamente con altre autorità di vigilanza settoriali a livello UE – EBA, responsabile del settore bancario, e EIOPA, responsabile del settore assicurativo e dei regimi pensionistici – per ottenere standard comuni di regolamentazione finanziaria e la sostenibilità dell’architettura di vigilanza.
Nonostante il suo status di istituzione indipendente, ESMA riferisce ai principali organi istituzionali dell’Unione Europea. In particolare, ESMA interagisce con il Parlamento Europeo, partecipando, su richiesta, alle audizioni formali della Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) e informando regolarmente il Consiglio dell’UE e la Commissione Europea sulle proprie attività.
La responsabilità di ESMA si concretizza attraverso la presentazione di relazioni annuali, la partecipazione a riunioni di lavoro e la fornitura di informazioni esplicative sui risultati delle attività di vigilanza e regolamentazione, garantendo trasparenza operativa e controllo istituzionale delle attività della direzione.
I due organi di governo di ESMA sono:
Board of Supervisors (BoS) è l’organo di governo più alto di ESMA ed è responsabile delle decisioni strategiche e regolamentari su un’ampia gamma di questioni relative al mandato dell’Autorità. È responsabile dell’approvazione dei progetti di standard tecnici, dello sviluppo di linee guida, pareri, relazioni analitiche e raccomandazioni rivolte sia alle istituzioni europee che alle autorità di vigilanza nazionali.
Inoltre, il BoS ha il potere di riconoscere l’esistenza di una crisi del mercato finanziario e di adottare le opportune misure di vigilanza, oltre ad approvare il bilancio annuale di ESMA e supervisionare la pianificazione finanziaria. Il BoS è composto da rappresentanti delle autorità competenti nazionali degli Stati membri dell’UE, garantendo coordinamento e uniformità delle pratiche di vigilanza nell’Unione.
Management Board (MB) svolge un ruolo chiave nel garantire il funzionamento efficace di ESMA ed è responsabile del compimento della missione istituzionale in conformità con le disposizioni del Regolamento Costitutivo.
I principali compiti del Management Board sono supervisionare la governance interna dell’Autorità, sviluppare e attuare un programma strategico pluriennale di attività e supervisionare il bilancio, la gestione delle risorse umane e l’infrastruttura amministrativa di ESMA. Il Management Board garantisce che le attività dell’Autorità siano organizzate in modo appropriato, rispettando i principi di trasparenza, efficienza e responsabilità.
Il Presidente di ESMA svolge una funzione rappresentativa e agisce per conto dell’Autorità nei rapporti con le istituzioni dell’UE, le autorità di vigilanza nazionali, i partner internazionali e gli altri stakeholder. È responsabile della preparazione e dell’organizzazione del lavoro del Board of Supervisors e del Management Board e presiede le loro riunioni, garantendo un processo decisionale efficace e il rispetto delle procedure.
In assenza o nell’impossibilità temporanea di svolgere le funzioni di Presidente, queste vengono svolte dal Vicepresidente, che assicura la continuità delle attività di gestione e vigilanza di ESMA.
Il Direttore Esecutivo di ESMA è responsabile della gestione amministrativa e operativa quotidiana dell’Autorità. È responsabile della gestione delle attività giornaliere di ESMA, comprese le questioni relative al personale, l’attuazione delle decisioni del Board, lo sviluppo e l’esecuzione del programma di lavoro annuale e la preparazione e presentazione del progetto di bilancio.
Inoltre, il Direttore Esecutivo fornisce supporto organizzativo al lavoro del Board, coordina l’interazione tra i dipartimenti interni dell’Autorità e monitora l’efficienza dei processi amministrativi affinché ESMA possa svolgere correttamente le proprie funzioni di vigilanza e regolamentazione.
Regolamento sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA)
Il Regolamento sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA) è una normativa paneuropea volta a stabilire un quadro giuridico comune per la circolazione delle cripto-attività nell’Unione Europea. Copre categorie di asset digitali precedentemente non regolamentati dalla legislazione sui servizi finanziari.
Le principali disposizioni di MiCA si applicano alle persone che emettono cripto-asset, nonché ai partecipanti al mercato che trattano tali asset, inclusi token legati ad asset (ARTs) e token di moneta elettronica (EMTs). Il Regolamento stabilisce requisiti obbligatori in termini di trasparenza, divulgazione, autorizzazione e meccanismi di supervisione per garantire il monitoraggio delle transazioni e la conformità agli standard regolamentari.
L’introduzione di MiCA mira a rafforzare l’integrità del mercato finanziario e a garantire la stabilità del sistema finanziario dell’UE. Uno degli obiettivi chiave del regolamento è proteggere gli investitori e i consumatori aumentando la consapevolezza dei rischi associati alle criptovalute e ad altri asset digitali, oltre a stabilire certezza giuridica per le offerte pubbliche di cripto-asset (ICO) e il funzionamento dei fornitori di servizi cripto nel mercato interno dell’UE.
Regolamento sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCA) – entrato in vigore nel giugno 2023 – è stato il primo atto giuridico completo dell’UE a regolamentare il mercato dei cripto-asset a livello paneuropeo. Tuttavia, la sua applicazione pratica richiede l’introduzione graduale di strumenti regolamentari aggiuntivi.
Il documento prevede lo sviluppo di un’ampia gamma di atti secondari (Tier 2) e atti di vigilanza e regolamentazione (Tier 3) necessari per specificare requisiti tecnici, procedure di supervisione, standard di divulgazione e norme prudenziali. Queste misure devono essere preparate e approvate entro 12-18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda della complessità e del mandato regolamentare di MiCA.
Le autorità di vigilanza europee, tra cui ESMA e EBA, svolgono un ruolo chiave nella redazione degli standard tecnici regolamentari (RTS), degli standard di implementazione (ITS) e delle linee guida metodologiche per garantire che le disposizioni di MiCA siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell’UE.
Durante la fase di attuazione di MiCA, ESMA, in stretta collaborazione con EBA, EIOPA e Banca Centrale Europea (BCE), sta conducendo una consultazione con gli stakeholder sullo sviluppo degli standard tecnici previsti dal Regolamento.
I documenti normativi di secondo e terzo livello vengono preparati a tappe e prevedono la pubblicazione di tre pacchetti tematici contenenti bozze di standard tecnici regolamentari (RTS), standard di implementazione (ITS) e linee guida e chiarimenti di vigilanza. Questi documenti sono discussi pubblicamente per tenere conto dei commenti e delle osservazioni della comunità professionale, dei rappresentanti del settore e degli altri partecipanti al mercato.
L’entrata in vigore definitiva degli atti rilevanti dipende dalla procedura di approvazione a livello di Commissione Europea, nonché dall’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE. Questo meccanismo garantisce un equilibrio tra completezza tecnica e legittimità giuridica delle normative introdotte nell’ambito di MiCA, assicurando anche che siano in linea con le aspettative del mercato e gli interessi degli investitori.
I fornitori di servizi relativi ai cripto-asset (CASP) che operavano secondo la normativa nazionale vigente prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a fornire tali servizi fino al 1° luglio 2026, oppure fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento MiCA, prevalendo il termine che si verifica per primo.
Tuttavia, gli Stati membri si riservano il diritto di non applicare il regime transitorio previsto o di accorciarne la durata qualora ritengano che il quadro giuridico nazionale vigente per i servizi cripto nel loro territorio fino a quella data sia meno stringente rispetto ai requisiti di MiCA.
Entro il 30 giugno 2024, ciascuno Stato membro è tenuto a inviare una notifica formale alla Commissione Europea e a ESMA per comunicare se abbia esercitato il diritto di discostarsi dal regime transitorio e indicare la durata esatta del periodo di tolleranza se questo è stato ridotto a discrezione nazionale. Queste disposizioni mirano a garantire trasparenza e coerenza nella transizione dai regimi normativi nazionali a un sistema unico paneuropeo di licenza e vigilanza sotto MiCA.
Periodi di Transizione MiCA per Paese
Paese | Periodo di Transizione MiCA |
🇦🇹 Austria | 12 mesi |
🇧🇪 Belgio | Da annunciare |
🇧🇬 Bulgaria | 18 mesi (Per beneficiare del periodo di transizione, i richiedenti CASP devono presentare domanda entro l’8 ottobre 2025) |
🇭🇷 Croazia | 18 mesi |
🇨🇾 Cipro | 18 mesi |
🇨🇿 Repubblica Ceca | 18 mesi (Per beneficiare del periodo di transizione, i richiedenti CASP devono presentare domanda entro il 31 luglio 2025) |
🇩🇰 Danimarca | 18 mesi (Per beneficiare del periodo di transizione, i richiedenti CASP devono presentare domanda entro il 30 dicembre 2024) |
🇪🇪 Estonia | 18 mesi |
🇫🇮 Finlandia | 6 mesi |
🇫🇷 Francia | 18 mesi |
🇩🇪 Germania | 12 mesi |
🇬🇷 Grecia | 12 mesi |
🇭🇺 Ungheria | 6 mesi |
🇮🇸 Islanda | 18 mesi |
🇮🇪 Irlanda | 12 mesi |
🇮🇹 Italia | 18 mesi (Le entità registrate come VASP nel registro AML italiano o appartenenti allo stesso gruppo devono richiedere l’autorizzazione MiCA entro il 30 dicembre 2025 per beneficiare del periodo di transizione) |
🇱🇻 Lettonia | 6 mesi |
🇱🇮 Liechtenstein | 12 mesi |
🇱🇹 Lituania | 12 mesi |
🇱🇺 Lussemburgo | 18 mesi |
🇲🇹 Malta | 18 mesi |
🇳🇱 Paesi Bassi | 6 mesi |
🇳🇴 Norvegia | 12 mesi |
🇵🇱 Polonia | 6 mesi |
🇵🇹 Portogallo | Da annunciare |
🇷🇴 Romania | 18 mesi |
🇸🇰 Slovacchia | 12 mesi |
🇸🇮 Slovenia | 6 mesi |
🇪🇸 Spagna | 12 mesi |
🇸🇪 Svezia | 9 mesi |
Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno ricevuto il diritto di introdurre disposizioni transitorie nell’ambito dell’attuazione del Regolamento MiCA, al fine di garantire una transizione agevole dalla normativa nazionale al regime giuridico paneuropeo. Queste misure consentono alle organizzazioni già operative nel settore dei criptoasset sotto regolamentazioni nazionali di continuare temporaneamente a fornire i servizi pertinenti entro il termine stabilito per il periodo di transizione.
Ai sensi del Regolamento, le disposizioni transitorie possono includere:
- Autorizzazione a proseguire le attività: le persone giuridiche che hanno fornito servizi relativi ai criptoasset in conformità alla normativa nazionale applicabile fino al 30 dicembre 2024 possono continuare tali attività fino al 1 luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione ai sensi del MiCA, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
- Procedura di autorizzazione semplificata: per le entità già registrate o autorizzate secondo la normativa nazionale alla data del 30 dicembre 2024, può essere applicata una procedura semplificata di autorizzazione MiCA. Questa procedura mira a ridurre l’onere amministrativo e a minimizzare gli ostacoli normativi per le entità già operative sul mercato.
La decisione di applicare o meno il regime transitorio è presa a livello di ciascuno Stato membro. Tuttavia, entro il 30 giugno 2024, ogni Stato è tenuto a fornire alla Commissione Europea e all’ESMA una notifica formale della propria scelta e, se applicabile, a indicare la durata del periodo di transizione previsto. Questo meccanismo mira a bilanciare la flessibilità per i regolatori nazionali e il rispetto dell’unità della normativa paneuropea ai sensi del MiCA.
Entro il 1 luglio 2026, il quadro giuridico che disciplina il mercato dei criptoasset nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo sarà finalmente armonizzato – tutti gli Stati membri allineeranno la loro legislazione nazionale alle disposizioni del Regolamento MiCA. Ciò creerà un unico spazio giuridico per i fornitori di servizi legati ai criptoasset, garantendo trasparenza, certezza giuridica e un elevato livello di protezione per consumatori e investitori in tutta l’UE.
Durante il periodo di transizione, prima che i nuovi requisiti entrino pienamente in vigore, diversi Paesi, tra cui la Repubblica Ceca, offrono regimi regolatori favorevoli che consentono ai partecipanti esistenti sul mercato di continuare a operare secondo la normativa nazionale. Tali meccanismi forniscono prevedibilità per le imprese, riducono i rischi di un vuoto legale e concedono tempo aggiuntivo per adattarsi ai nuovi standard paneuropei.
Per questo motivo, è consigliabile che le organizzazioni che intendono entrare nel mercato UE nel campo degli asset virtuali sfruttino questa finestra di opportunità: scegliere le giurisdizioni con il regime transitorio più favorevole e avviare tempestivamente il processo di ottenimento di una licenza MiCA.
RUE Supporto Clienti

“Ciao, se stai cercando di avviare il tuo progetto o hai ancora qualche preoccupazione, puoi sicuramente contattarmi per un'assistenza completa. Contattami e iniziamo la tua impresa.”
“Ciao, sono Sheyla, pronta ad aiutarti con le tue iniziative imprenditoriali in Europa e oltre. Che si tratti di mercati internazionali o di esplorare opportunità all'estero, offro guida e supporto. Sentiti libero di contattarmi!”


“Ciao, mi chiamo Diana e mi specializzo nell'assistere i clienti in molte domande. Contattami e sarò in grado di fornirti un supporto efficiente nella tua richiesta.”
“Ciao, mi chiamo Polina. Sarò felice di fornirti le informazioni necessarie per avviare il tuo progetto nella giurisdizione scelta – contattami per maggiori informazioni!”

CONTATTACI
Al momento, i principali servizi della nostra azienda sono soluzioni legali e di conformità per progetti FinTech. I nostri uffici si trovano a Vilnius, Praga e Varsavia. Il team legale può fornire assistenza con analisi giuridica, strutturazione del progetto e regolamentazione legale.
Numero di registrazione: 08620563
Anno: 21.10.2019
Telefono: +420 777 256 626
Email: [email protected]
Indirizzo: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praga
Numero di registrazione: 304377400
Anno: 30.08.2016
Telefono: +370 6949 5456
Email: [email protected]
Indirizzo: Lvovo g. 25 – 702, 7° piano, Vilnius,
09320, Lituania
Sp. z o.o
Numero di registrazione: 38421992700000
Anno: 28.08.2019
Telefono: +48 50 633 5087
Email: [email protected]
Indirizzo: Twarda 18, 15° piano, Varsavia, 00-824, Polonia
Europe OÜ
Numero di registrazione: 14153440
Anno: 16.11.2016
Telefono: +372 56 966 260
Email: [email protected]
Indirizzo: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonia